Per il referendum confermativo dei prossimi 22 e 23 marzo, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 459/2001 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 104/2003, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3 e 4 della legge 459/2001 nonché dell’art.4 del D.P.R. n.104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum
(intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il Modello opzione predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale allegato alla citata circolare.
L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.